Stalking: profili sostanziali e giuridici

14.04.2016

Ormai quasi tutti, se non tutti, siamo a conoscenza dello stalking.
Lo stalking detto anche SINDROME DEL MOLESTATORE ASSILANTE è quell'insieme di COMPORTAMENTI INTIMIDATORI, FASTIDIOSI,PERSECUTORI che generano nella vittima uno STATO DI ANSIA E DI PREOCCUPAZIONE per se stessa o per una persona a se vicina, tanto da portarla a modificare il proprio stile di vita quotidiano.
PRIMA dell'entrata in vigore della legge sullo stalking nel nostro ordinamento non esistevano delle norme penali in grado di fronteggiare lo stalking come fenomeno.
Infatti per REPRIMERE LE CONDOTTE MOLESTE si faceva riferimento all'art. 660 c.p., il quale però risultava essere insufficiente, dal momento che, attraverso di esso si punivano solo le molestie o le condotte arrecate
• IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
• ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL TELEFONO
Lasciando però fuori tutte quelle condotte poste in essere
• IN LUOGHI PRIVATI
• ATTRAVERSO STRUMENTI TELEMATICI DIVERSI DAL TELEFONO.
Così nel 2008 i Ministri Alfano e Carfagna presentarono un disegno di legge che diede inizio ad un iter legislativo che ha portato nel 2009 alla DEFINITIVA APPROVAZIONE del DECRETO LEGGE N.11/2009
il quale ha introdotto nel nostro codice penale l'ART. 612 BIS rubricato
ATTI PERSECUTORI
Con questo termine come precedentemente detto, si vuol fare riferimento a tutte quelle condotte
• PERSECUTORIE
• OSSESSIVE
• DI INTERFERENZE ILLEGGITTIME
nella vita privata di una persona.
Preme sottolineare che le MOLESTIE o MINACCE cui fa riferimento l'art. 612 bis cp sono COMPORTAMENTI che sono ACCETTATI sul piano sociale, ma che quando REITERATI nel tempo ecco che integrano la fattispecie di stalking.
Quindi affinchè possa parlarsi di stalking occorrono TRE ELEMENTI:
1.REITERAZIONE DEGLI ATTI in un lasso di tempo non lontano l'uno dall'altro;
2.PERDURANTE e GRAVE
STATO DI ANSIA o DI PAURA NELLA VITTIMA
3.FONDATO TIMORE per L'INCOLUMITà PROPRIA, DI UN PROSSIMO CONGIUNTO, DI UNA PERSONA LEGATA ALLA VITTIMA DA UNA RELAZIONE AFFETTIVA.
Ricordiamo che le molestie o le minacce non debbono essere necessariamente della stessa tipologia, infatti il reato di stalking si realizza attraverso la
COMBINAZIONE DI Più AZIONI MOLESTE
SORVEGLIARE INSEGUIRE ASPETTTARE RACCOGLIERE INFORMAZIONI SULLA VITTIMA APPOSTAMENTI SOTTO CASA O SUL LUOGO DI LAVORO PEDINAMENTI TENTATIVI DI COMUNICAZIONE O CONTATTO DI VARIO TIPO.

REGIME SANZIONARIO
Il reato di stalking è punito con la RECLUSIONE da 6 MESI a 5 ANNI!!!
Pena aumentata se il fatto è commesso
•Dal CONIUGE, anche se separato o divorziato;
•Da PERSONA legata da VINCOLO AFFETTIVO
•Attraverso STRUMENTI INFORMATICI o TELEMATICI

Pena aumentata FINO ALLA METà se il fatto è commesso a danno di MINORE, di DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA, di SOGGETTO AFFETTO DA HANDICAP di,PERSONA TRAVISATA ,CON ARMI
Lo stalker va DENUNCIATO con QUERELA, ossia bisogna DENUNCIARE I FATTI ENTRO 6 MESI dall'ultimo degli atti persecutori.
Con il DECRETO LEGGE 93/2013 la querela è divenuta
IRREVOCABILE quando si è in presenza di GRAVI MINACCE RIPETUTE (ad esempio con l'uso delle armi)
REVOCABILE ma solo in SEDE PROCESSUALE, cioè dinanzi all'autorità giudiziaria, dinanzi al Giudice, al fine di garantire la LIBERA DETERMINAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DELLA VITTIMA.
La querela è PROCEDIBILE
• Da parte della PERSONA OFFESA
• D'UFFICIO, qualora il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile.